Cane morde una signora: “condannato agli arresti domiciliari”! ma non c’è d’ARRABBIARSI, spieghiamo il perché di questa condanna.

huskyDieci giorni di “arresti domiciliari” per un cane, reo di aver morso una donna il 4 maggio 2015. E’ quanto contenuto in una singolare ordinanza emessa in mattinata dal sindaco di Pontecagnano Faiano (Salerno), Ernesto Sica. Il padrone sarà obbligato a tenere «sotto sequestro fiduciario presso il proprio domicilio» l’animale, «legato o comunque in condizioni da non poter recare offesa per un periodo di dieci giorni». In caso di mancato rispetto delle prescrizioni scatterà la sanzione prevista dalla legge.

Questo l’articolo apparso sul mattino e su altri giornali nazionali e locali su questa particolare vicenda. Ma quello che non si è detto è il perché di questa ordinanza.

Il tutto risale a una vecchia normativa risalente al 1954, (dpr che è copiato a fine articolo per una lettura più particolareggiata) che prevede il sequestro fiduciario dell’animale, insomma, una sorta di “quarantena” per evidenziare eventuali  cambi di “umore” (alterazione dello stato del sensorio) che farebbero pensare a una grave malattia in atto come la Rabbia! Che prevede appunto (con il DPR 320 del 54) l’isolamento e l’osservazione di cani e gatti “morsicatori” da parte dei canili e le strutture apposite, o nel caso di animali di proprietà da parte del tutore che se ne assumerà la responsabilità della custodia, evitando di somministrare farmaci o altri elementi che possano alterare il cambiamento di stato psicofisico dell’animale, che nel caso di una malattia in atto, come la rabbia, si andrebbero verificare.

 Per concludere diciamo: non è una punizione per l’animale o il padrone, ma semplicemente una procedura di sanità pubblica, di una legge, forse, troppo datata nel tempo!


DPR 320/54 aggiornato

Articolo 86

I cani e i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale e l’onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabica, nonchè in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifetazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l’immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l’animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio….


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