Contrasto alle dimissioni “in bianco”: Vediamo come funziona.




Un nuovo strumento per combattere le dimissioni “in bianco” e difendere i diritti del lavoratore. Grazie al Centro Studi Di Gaeta per l’articolo, illustreremo come questa nuova pratica, in vigore dal 12 Marzo 2016, potrà snellire questa procedura, ma soprattutto evitare frodi da parte del datore di lavoro.

Il Decreto Legislativo n.151/2015 ha introdotto una nuova procedura semplice e tracciabile nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali) con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.

Oltre alle procedure finalizzate a fornire maggiore garanzie al lavoratore, viene introdotto un ulteriore sistema sanzionatorio creato ad hoc, in caso di abusi.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – dell’11 gennaio 2016, n. 7 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015 concernente le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

Il Decreto è emanato a seguito delle novità introdotte dall’ art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che, nell’attuare quanto stabilito dalla Legge Delega n. 183/2014 (art. 1, comma 6, lettera g), sancisce e disciplina le nuove modalità di convalida delle dimissioni – o della risoluzione consensuale – alla quale tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati dovranno attenersi.

La procedura si attua in tre fasi:

Fase 1: il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:

  1. richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all’Istituto;
  2. creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al
  3. portale “ClicLavoro”.

Fase 2: il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato può accedere tramite il portale lavoro.gov.it:

  1. al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
  2. alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l’invio di una revoca;

:

Fase 3: nell’ultima fase si procederà:

  1. nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procederà alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
  2. alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In riferimento a quanto contenuto nel decreto, il nuovo modulo sembra venga trasmesso ai datori esclusivamente a mezzo posta PEC (nel formato grafico – nella sezione 2 “Datore di Lavoro” non risulta presente un campo in cui indicare tale indirizzo di posta elettronica).

 Ricordiamo che la procedura entrerà a pieno regime  dal 12 marzo 2016.

La consultazione dei modelli telematici, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Link portale ClicLavoro: http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Contrasto-alle-dimissioni-in-bianco.aspx


Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento